Ai sensi dell’art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal correttivo al Jobs Act,:
• i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
• i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La Regione Sicilia, con nota prot. n. 53459 del 19 ottobre 2016, ha comunicato gli indirizzi di posta elettronica degli Ispettorati Territoriali del lavoro a cui inviare le comunicazioni in questione, specificando che i nuovi obblighi sono dettagliatamente descritti nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In data 3 novembre 2016, con nota prot. n. 56044, la Regione Sicilia ha comunicato nuovi e diversi indirizzi di posta elettronica, in sostituzione dei precedenti, a cui trasmettere le comunicazioni per le prestazioni di lavoro accessorio, con le modalità già previste dalla citata circolare ministeriale.
Il formato dei nuovi indirizzi è il seguente: voucher.ispettorato.città@regione.sicilia.it