Il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, ha abrogato gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. n. 81/2015,
eliminando di fatto dal nostro ordinamento l’intera disciplina del lavoro accessorio che, quindi, al momento non è più regolamentato.
Tuttavia, il comma 2, art. 1, del citato Decreto prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Per il Ministero del Lavoro, l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio (ovvero fino alla fine di quest’anno), dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Questo è, difatti, quanto emerge dal comunicato pubblicato sul portale ministeriale in data 21 marzo 2017.
Ma ci si chiede quale valore abbia un comunicato stampa nel sistema delle fonti del diritto.
Infatti, al di là di comunicati, proclami e quant’altro, la norma è abrogata e non potranno essere comminate sanzioni per mancate attivazioni presso l’INPS, né per mancate comunicazioni preventive delle prestazioni che dovevano essere inviate, con e-mail, all’Ispettorato territoriale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
Eventuali correttivi potranno essere inseriti in sede di conversione del Decreto Legge ma, logicamente, non potranno avere valore retroattivo.