Abrogata la disciplina sul lavoro accessorio, il Decreto Legge n. 25/2017 ha però stabilito un periodo
transitorio sino al 31 dicembre 2017, durante il quale potranno essere utilizzati i buoni lavoro, cosiddetti “voucher”, chiesti sino al 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del Decreto.
L’Inps, dietro specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha ottenuto diversa indicazione per i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido”, misure utilizzabili alternativamente al tempo introdotte in via sperimentale (art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012) .
In un comunicato stampa del 30 marzo 2017, l’Istituto di Previdenza ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei detti voucher e del “contributo asili nido”: “Tenuto conto della risposta pervenuta oggi, 30 marzo, l’Istituto (…) continuerà a erogare il beneficio con questa modalità”. Ovvero, per l’appunto, con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio.