Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dei Lavoratori, le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate eccetto che nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali possono essere eseguite solo all’uscita dei luoghi di lavoro, nel rispetto della dignità e riservatezza del lavoratore ed a patto che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
A seguito di quesito posto da una DTL, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro, ha chiarito che le visite in questione possono essere effettuate previo accordo con le RSA o, in mancanza, previa autorizzazione amministrativa della DTL, nel rispetto comunque della selezione imparziale del soggetto da ispezionare il quale può essere solo un lavoratore e non già un visitatore.
L’autorizzazione della DTL, inoltre, va rilasciata nel rispetto dei requisiti di legge e solo qualora sia ritenuta indispensabile la visita di controllo che deve, inoltre, rappresentare l’extrema ratio rispetto all’utilizzo di modalità di controllo alternative, meno invasive, tecnicamente e legalmente attuabili.
Non rientra, invece, nel campo di applicazione dell’art. 6, Legge n. 300/1970 il controllo degli armadietti che sono di proprietà aziendale ma posti nell’esclusiva disponibilità dei lavoratori.