Con messaggio n. 2325 del 6 giugno 2017 l’INPS ha comunicato di aver rilasciato una nuova funzionalità
per la definizione delle istanze di autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori potenziali destinatari dell’ottava salvaguardia.
A tal proposito viene evidenziato che il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa ma può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.