L’ingresso ed il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di
trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote, agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
- dirigenti;
- lavoratori specializzati;
- lavoratori in formazione.
Questo è quanto prevede il D.Lgs. n. 253 del 29 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017.
L’entità ospitante dovrà presentare la richiesta nominativa di nulla-osta al trasferimento intra-societario allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG.
La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.
Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un’altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno tre mesi.
Il D.Lgs. n. 253/2016 è in vigore dall’11 gennaio 2017.