Con riferimento alla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le popolazioni colpite dagli
eventi sismici, l’art. 12 del D.L. n. 8/17, convertito dalla Legge n. 45/17, ha previsto che la Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni continui ad operare nel 2017, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Il Ministero del Lavoro ha, quindi, sottolineato che la norma non introduce alcun limite temporale per cui l’indennità prevista può essere concessa, nell’anno 2017, anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste e secondo la ripartizione stabilita tra le singole Regioni.
Inoltre, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari dell’indennità collegata agli eventi sismici del 2016 rispetto ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, viene consentita la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste.
Infine, la circolare ministeriale n. 9 del 28 aprile 2017, per quanto concerne le causali d’intervento, ha sostenuto che la normativa di cui al D.L. n. 189/2016 è stata introdotta con il fine specifico di predisporre gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Il trattamento identificato dalla specifica causale relativa agli eventi sismici deve considerarsi residuale rispetto agli altri ammortizzatori sociali a regime ed intervenire ogni qual volta non ricorrano, in concreto, le causali di cui al D.Lgs n. 148/2015.