La Confartigianato ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se un’impresa del settore
edile può assumere con contratto di lavoro intermittente alcune figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici, che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
A tal proposito il Ministero ha rammentato che l’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente.
In mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 ottobre 2004 il quale rinvia alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Pertanto, l’interpello n. 1 del 13 luglio 2017 chiarisce che, poiché nel caso di specie non c’è una specifica previsione del CCNL, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle suddette attività si può fare riferimento alle attività indicate al n. 32 della citata tabella che non fa alcuna distinzione in merito alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria).
Resta comunque l’obbligo di rispettare i requisiti soggettivi per il ricorso al lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.