Con circolare n. 165 dell’8 novembre 2017, l’INPS ha evidenziato che, al termine delle operazioni di conguaglio effettuate dalle aziende ammesse al beneficio dello sgravio contributivo per i
contratti di solidarietà difensivi (ex art. 6, del D.L. n. 519/1996), è emerso che le misure autorizzate sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti di alcune aziende – i cui elenchi sono allegati alla circolare stessa – a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per l’anno 2014 (vedi elenco n. 1 allegato alla circolare), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
L’azienda destinataria di decreto direttoriale di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue stanziate per gli anni 2014 e 2015 (vedi elenco n. 2 allegato alla circolare), per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.
Specifica la circolare n. 165/2017 che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2018.