Dal 1° giugno 2017 scatta la rivalutazione della maggiorazione sociale per l’anno 2016 da applicare al reddito
equivalente per i paesi stranieri.
Il decreto del 18 aprile 2017, ministero del Lavoro e Mef, contiene la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il livello di reddito equivalente è stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all’art. 5, comma 5, del DL 81/2007, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge n. 127/2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese nella tabella allegata al decreto.
Si specifica che la maggiorazione sociale non può dar luogo ad un reddito proprio superiore, per l’anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilità e né può essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l’importo del trattamento minimo INPS.