Ritardato pagamento Interessi ridotti

Mag 31, 2017

L’Inps, con la circolare n. 91 del 24 maggio 2017, indica la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento

delle somme iscritte a ruolo ex articolo 30 del DPR 602/73, fissata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017.

 

L’Agenzia ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} in ragione annuale.

 

A decorrere dal 15 maggio 2017, dunque, la misura è pari al 3,50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} e si applica:

 

  • per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  • per il calcolo degli interessi di mora di cui all’art. 116, comma 9 della L. 388/2000, relativi all’applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.