La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato, dal 1° gennaio 2016, la norma introdotta dalla L. n. 247/2007, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’applicazione di una riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese in possesso di particolari requisiti.
Stante quanto sopra, con messaggio congiunto n. 4821 del 29 novembre 2016, l’INPS e l’INAIL hanno sottolineato che la citata riduzione dei contributi INAIL per le aziende agricole, trova applicazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, sono state individuate le aziende a cui si applica il beneficio e l’importo riconosciuto a titolo di riduzione contributiva sarà inserito nell’estratto conto contributivo delle singole aziende beneficiarie.
La comunicazione del riconoscimento della riduzione e del relativo importo sarà visualizzabile nella sezione “News individuali” del Cassetto Previdenziale Aziende Agricole dell’INPS.
Le aziende agricole beneficiarie potranno richiedere, con istanza telematica, la compensazione delle somme relative alla riduzione su periodi contributivi successivamente dovuti, indicando nel campo “Note” della domanda la motivazione “sconto INAIL”.
Conclude il messaggio sottolineando che, qualora l’azienda agricola sia cessata, sarà possibile inoltrare istanza telematica di rimborso, indicando nel campo “Note” la motivazione “sconto INAIL”.