Con D.I. 5 luglio 2017 è stato confermato per l’anno 2017, nella misura del 11,50{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, la riduzione
contributiva a favore delle imprese edili.
Con circolare n. 129 dell’1 settembre 2017, l’INPS ha riepilogato la normativa che regola la materia ed ha fornito le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens
Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 vanno inviate esclusivamente in via telematica, entro il 15 gennaio 2018, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
In caso di esito positivo a seguito del controllo dell’Istituto, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017, anche se lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.
I datori di lavoro autorizzati potranno, quindi, esporre, nel flusso UniEmens, il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> e, per il recupero degli arretrati, dovranno utilizzare il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
La circolare INPS n. 129/2017 specifica che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.