Il premio assicurativo per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali e per l’anno in corso tali retribuzioni sono state fissate con Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2016.
L’INAIL ricorda in proposito che:
- le suddette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale;
- sono escluse altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali per le quali, nel caso di specie, il premio assicurativo dovuto è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Istituto.
Sottolinea, inoltre, la circolare INAIL n. 12 del 9 marzo 2017, che le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.