L’INPS, con messaggio n. 4424 dell’8 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai requisiti reddituali per l’assegno sociale finalizzato ad alleviare lo stato di bisogno dei cittadini anziani
che versino in condizioni di indigenza.
Il Legislatore, nel porre a carico dell’interessato l’onere di provare l’insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge, ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell’interessato e del coniuge, elencando le entrate che vanno escluse dal computo e fissando parametri per la riduzione dell’importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.
Carattere effettivo del reddito
Ricorda l’Istituto che l’assegno è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, da computare al netto dell’imposizione fiscale e contributiva.
Quindi non va inserita nel computo un’entrata che risulti spettante all’interessato o al coniuge, qualora alla domanda sia allegata documentazione che comprovi la mancata effettiva erogazione del reddito (es: mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte dell’Amministrazione pubblica straniera, purché documentata tramite attestazione resa dal Consolato estero; ricavato meramente ipotetico derivante dall’eventuale vendita di un immobile sito all’estero).
Indennità di accompagnamento
Nel calcolo del redditi per la verifica del diritto alla corresponsione dell’assegno sociale vanno escluse le indennità di accompagnamento “di ogni tipo” per cui, oltre all’indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980, sono escluse anche l’indennità di comunicazione in favore dei sordi, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Istituto ai pensionati per inabilità e gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. n.1124/1965.
Anche il rateo d’indennità di accompagnamento erogato all’erede del beneficiario non deve essere computato ai fini del calcolo dei redditi per l’assegno sociale richiesto da quest’ultimo.
Altre indicazioni
Chiarisce, inoltre, il messaggio che:
- i pagamenti di importi arretrati vanno imputati ai rispettivi anni di riferimento;
- i redditi esteri di cittadini extracomunitari vanno documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, salvo che l’autocertificazione non sia ammessa da una convenzione internazionale fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Qualora il reddito sia stato conseguito in uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione può avvenire attraverso l’apostille (l’annotazione da parte dell’autorità straniera sull’originale del certificato);
- l’intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l’anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”;
- l’assegno divorzile in un’unica soluzione, in mancanza di un criterio di riferimento per l’eventuale ripartizione tra periodi antecedenti, non può che essere attribuito, come anno di competenza, a quello di erogazione;
- nel calcolo del reddito ai fini della concessione dell’assegno sociale va computata anche la rendita INAIL del coniuge.