L’Inps, con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017, ha fornito le indicazioni sulle modalità operative per accedere alla nuova misura nazionale di contrasto alla povertà: il reddito di inclusione.
Cosa è il ReI
E’ stato il decreto legislativo n. 147/2017, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed emanato in attuazione della legge delega n. 33/2017, ad istituire, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI).
Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, che ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (cosiddetta prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Esso si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in due componenti:
- un beneficio economico erogato con una carta di pagamento elettronica, detta “Carta Rei”;
- una componente di servizi alla persona, identificati nel “progetto personalizzato”.
Requisiti per il reddito di inclusione
L’Inps, nella circolare n. 172/2017, analizza gli aspetti principali del Dlgs istitutivo della misura soffermandosi sui requisiti necessari (residenza e soggiorno; composizione nucleo familiare; condizione economica) per ottenere il reddito d’inclusione.
Al riguardo è precisato che:
- il richiedente la misura deve essere, congiuntamente: cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale; residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
- in sede di prima applicazione, l’intervento si rivolge con priorità alle famiglie con figli minori, persone disabili, donne in gravidanza o almeno un disoccupato over 55;
- come requisiti economici è richiesto un Isee non superiore a 6mila euro e Isr non superiore a 3mila euro.
Domanda e durata della misura
La domanda può essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017, corredata, tra le altre cose, dall’Isee. Coloro che presentano la domanda già nel mese di dicembre, dovranno subito ripresentare l’attestazione Isee per il 2018 (entro il 31 marzo prossimo).
Specifica ulteriormente la circolare Inps che:
- la domanda di accesso al Rei si presenta al comune o presso altri punti identificati dagli stessi comuni a livello di ambito territoriale;
- la domanda va presentata in modalità cartacea utilizzando il modello approvato dall’Inps e allegato alla circolare n. 172/2017;
- l’Inps verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate;
- il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’Inps con cadenza trimestrale;
- il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI;
- il Rei è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato, per altri 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente fruizione;
- il suo importo dipende dalla composizione del nucleo familiare e su base annua è pari al 75{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del prodotto di 3 mila euro per il parametro della scala di equivalenza (utilizzata per l’Isee).