Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 8 giugno 2017 –
emanato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze – che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del “Fondo di sostegno alla natalità”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il Fondo ha una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni per il 2018, 23 milioni per il 2019, 13 milioni per il 2020 e 6 milioni a partire dal 2021.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall’adozione, che abbiano presentato nei termini e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d’intesa che dovrà essere stipulato tra il Dipartimento e l’Associazione Bancaria Italiana, la certificazione attestante la nascita o l’adozione del proprio figlio.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza in Italia.
I finanziamenti ammissibili avranno una durata non superiore a sette anni e non potranno ammontare a più di diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali.