L’INPS, con messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016, facendo riferimento al Decreto Interministeriale n. 1600068 del 3 agosto 2016, con cui è stata disposta la proroga per il 2016 dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento di CIGS, ha chiarito che destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 4, c. 21, Legge n. 608/1996.
Pertanto – chiarisce il messaggio – per la fattispecie in questione, non si dovrà tener conto del requisito massimo di tre anni di concessione della mobilità in deroga.
La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovrà subire una riduzione del 40{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, e l’Istituto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, dovrà controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e darne riscontro al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Infine, viene rammentato che agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.