Dal 10 luglio è operativa sul sito Inps – nella sezione Prestazioni Occasionali – la piattaforma dedicata
alle nuove prestazioni occasionali, sulla quale utilizzatori e prestatori dovranno preventivamente registrarsi direttamente o tramite contact center (numero verde solo da rete fissa: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164).
Dopo la registrazione, l’utilizzatore – a seconda che sia un privato (famiglia) o un professionista, un’impresa con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un lavoratore autonomo o la Pubblica Amministrazione – opterà per il “Libretto Famiglia” oppure per il “Contratto di prestazione occasionale”.
Procedura operativa
Per l’attivazione delle nuove prestazioni occasionali occorre seguire una procedura operativa che si articola in tre fasi.
Registrazione – serve per farsi identificare dall’Inps ed è attiva dal 10 luglio 2017. La registrazione è obbligatoria per gli utilizzatori e prestatori che hanno intenzione di far uso delle prestazioni occasionali. La registrazione e gli adempimenti connessi vanno svolti all’interno di una apposita piattaforma informatica gestita dall’Ente di previdenza nazionale.
Registrandosi, utilizzatori e prestatori devono fornire i dati identificativi necessari per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Attivazione – consiste nel deposito della provvista finanziaria presso l’Inps necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. Il deposito va fatto con modello F24, esclusa la compensazione nel caso di utilizzatori “non famiglie”.
Le somme possono essere versate seguendo queste modalità:
- Libretto famiglia per le persone fisiche, il versamento è effettuato a mezzo modello F24 e si utilizza la causale «LIFA»;
- Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri committenti, utilizzando la causale «CLOC».
I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno essere effettuati anche attraverso la procedura informatica Agid PagoPa.
Comunicazione – fase che precede le prestazioni vere e proprie e consiste nella denuncia/comunicazione all’Inps delle prestazioni stesse.
In questo caso, le tempistiche sono diverse a seconda dell’utilizzatore.
Per le famiglie, la denuncia è posticipata entro il giorno 3 del mese successivo a quello durante il quale sono state svolte le prestazioni. Per le imprese e altri soggetti (“non famiglie”), l’adempimento deve essere assolto almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale, sempre mediante piattaforma informatica o contact center.
In caso di mancata comunicazione preventiva, l’utilizzatore “non famiglia” è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Istruzioni dell’Inps
L’Inps, nel comunicare che dal 10 luglio è operativa la piattaforma telematica necessaria ai fini della fruizione di prestazioni di lavoro occasionale (secondo la nuova disciplina introdotta dall’articolo 54-bis del DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017), ha risposto ad alcuni quesiti più frequenti ed ha fornito le seguenti istruzioni operative:
- il libretto famiglia è previsto unicamente a favore delle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, pertanto il condominio (che non è una persona fisica) dovrà utilizzare il contratto di prestazione occasionale;
- gli studi professionali dovranno utilizzare, invece, nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli stabiliti dalla norma, il contratto di prestazione occasionale;
- il lavoro occasionale, sia mediante libretto famiglia che con contratto di prestazione occasionale, può essere reso anche da una persona minorenne perché la norma non contiene nessun divieto, nel rispetto però dei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela dei minorenni come l’età minima (16 anni), l’orario di lavoro, sicurezza del lavoro ecc.