Con circolare n. 168 del 14 novembre 2017, l’INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di
maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Infatti, a seguito della determinazione delle retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e compartecipanti familiari – stabilite con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 maggio 2017 – sono aggiornati anche gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, fatta eccezione per i casi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa.
Retribuzioni di riferimento nell’anno 2017
Ricorda l’Istituto che, con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno, per ciascuna Provincia, con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Quindi, le prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2017, liquidate temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2016, saranno riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Conclude la circolare n. 168/2017 evidenziando che le prestazioni economiche di maternità/paternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni e il reddito applicabile, per l’anno 2017, è pari a euro 56,83.