L’INAIL, con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, ha sottolineato che i soggetti parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso sono equiparati ai coniugi, per cui si applicano agli stessi le
norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL, prima riservate ai soli coniugi.
I conviventi di fatto, invece, in assenza di un’espressa disposizione normativa che equipari lo status tra coniuge e convivente di fatto, non possono essere beneficiari delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.
L’INAIL elenca, quindi, le prestazioni che spettano agli uniti civilmente:
- rendita ai superstiti;
- quota integrativa alla rendita;
- prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbestocorrelate per esposizione all’amianto;
- assegno continuativo mensile;
- assegno una tantum (cd assegno funerario o assegno di morte);
- prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
- prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.
Inoltre, conclude la circolare n. 45/2017, l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).