La Legge di stabilità 2016 ha previsto che, con effetto dal 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica rispetto all’anno precedente.
I suddetti incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} e si applicano agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella indennizzo danno biologico ” di cui al D.M. 12 luglio 2000.
Alla luce di quanto sopra ed atteso che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell’anno 2015 rispetto al 2014 risulta negativa, con decreto del Ministro del Lavoro del 23 settembre 2016, pubblicato sul portale ministeriale in data 4 novembre 2016, è stato stabilito che, con decorrenza 1 luglio 2016, sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell’anno 2015.