Il D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), all’art. 55, ha previsto che, a far data dal 24 aprile 2017, in
caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, su una quota dei premi di risultato non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di erogazioni in questione è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.