I benefici per l’ottava salvaguardia sono riconosciuti a 30.700 soggetti e, più specificatamente a:
- 11.000 lavoratori in mobilità;
- 10.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria;
- 7.800 lavoratori cessati dal servizio;
- 700 lavoratori in congedo straordinario retribuito per assistere i portatori di handicap gravi;
- 800 lavoratori con contratto a tempo determinato.
L’INPS ha, quindi, fornito le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia riguardanti, tra l’altro:
- le tipologie di lavoratori;
- i criteri di ammissione alla salvaguardia;
- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
- le operazioni di monitoraggio.
Istanze
I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017.
Devono presentare istanza all’INPS i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile ed i prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, mentre devono presentare istanza all’Ispettorato Territoriale competente:
- i soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale;
- i lavoratori in congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001;
- i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Per i soggetti che devono presentare domanda all’ITL è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del Patronato.
Sottolinea la circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017 che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari dell’ottava salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.