Con messaggio n. 4365 del 6 novembre 2017, facendo seguito alla circolare n. 139 /2017, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione della nuova prestazione di malattia, relativa a
periodi che vengono certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Si rammenta, infatti, che tali periodi sono equiparati, a fronte di opportuna valutazione medico legale, alla prestazione della degenza ospedaliera.
A fronte dell’istanza del lavoratore, avanzata mediante Mod. SR06 (appositamente aggiornato ed integrato), l’operatore della Struttura territoriale INPS di competenza, per poter procedere con la successiva istruttoria dovrà attendere l’esito delle valutazioni dell’Ufficio medico legale sulla documentazione sanitaria prodotta in allegato all’istanza.
Diniego
Tuttavia, qualora l’Ufficio medico legale non riconosca la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa (Legge n. 81/2017), la relativa istanza verrà respinta e di ciò verrà inviata apposita comunicazione al lavoratore.
La domanda rimarrà, comunque, valida per il riconoscimento della prestazione economica, secondo le consuete modalità e senza necessità, quindi, per il lavoratore di inviare ulteriore domanda telematica.