Con nota n. 5889/2017, il Ministero del Lavoro ha precisato che le prestazioni di integrazione al reddito
in costanza di rapporto di lavoro garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi, così come quelle garantite da tutti i Fondi di solidarietà, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali.
Quindi, le Regioni e le Province autonome possono decretare Cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai suddetti Fondi.
Con la successiva nota ministeriale n. 7277/2017 il Ministero ha puntualizzato che “possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data, quali ad esempio le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/ assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi e purché i provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni e delle province autonome, comunque, siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016.”
Questo è quanto ha chiarito l’INPS con messaggio n. 1957 dell’11 maggio 2017 in merito alla concessione delle Cassa Integrazione Guadagni in deroga per periodi relativi all’annualità 2017.