Misura degli interessi legali

Gen 17, 2017

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata

fissata allo 0,1{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} in ragione d’anno.

L’INPS, con circolare n. 231 del 30 dicembre 2016, ha sottolineato che tale misura ha riflessi:

 

  • sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • sulle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

L’INAIL, con circolare n. 1 del 13 gennaio 2017, ha comunicato il tasso di interesse legale dall’1 gennaio 2017, fissato allo 0,1{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} in ragione d’anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto 7 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016.

 

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.