Con circolare n. 70 dell’11 aprile 2017, l’INPS ha comunicato le retribuzioni di riferimento, nell’anno
2017 ai seguenti lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
- lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e
- pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).
L’Istituto ha reso noto, altresì, gli importi da prendere a riferimento, nell’anno in corso, per le seguenti prestazioni:
- lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
- assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
- assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001;
- limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
- 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 – indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2017.
Limite indennizzabilità congedo parentale
La circolare n. 70/2017 evidenzia che, per il 2017, il genitore ha diritto a fruire dell’indennità del 30{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, qualora il proprio reddito individuale sia inferiore a euro 16.311,43.