L’omesso versamento delle ritenute entro i 10mila euro è illecito amministrativo

Lug 30, 2016

E’ stato derubricato ad illecito amministrativo l’omesso versamento delle ritenute, previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti se l’importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.

La violazione che supera i 10.000 euro annui resta reato, con reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro.

NB! Il legislatore ha confermato anche nell’attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, la previsione di non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Il tetto dei 10.000 euro verrà determinato considerando nello stesso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute.

Decorrenza

L’applicazione delle sanzioni amministrative è retroattiva: sono applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 – data di entrata in vigore del nuovo comma 1 bis, art.2, D.L n. 463/1983, come modificato dal Dlgs n. 8 del 15 gennaio 2016 – a meno che non ci sia già un procedimento penale definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Parametro annuo di riferimento: anno contributivo (16 gennaio – 16 dicembre)

Anche se il parametro di riferimento temporale per l’individuazione dell’importo complessivo dei versamenti omessi a titolo di ritenute è stato fissato, dal ministero del Lavoro, nell’anno civile (periodo 1° gennaio – 31 dicembre), in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno, gli ispettori terranno conto dei versamenti effettuati: dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).

Le verifiche ispettive in materia saranno programmate successivamente alla chiusura dell’anno contributivo.

Procedura

La notifica dell’accertamento della violazione avvierà il procedimento sanzionatorio.

Con tale atto verrà:

• assegnato al datore di lavoro il termine* di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito;
• dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.

* il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo, sino alla scadenza del termine di tre mesi, dell’efficacia delle sanzioni comminate al datore di lavoro.

Sempre con il medesimo atto verrà comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta pari a 16.666 euro (la terza parte del massimo della sanzione prevista).

L’Inps ha chiesto ed ottenuto (con risoluzione 62/E/2016) che la causale contributo “SAMM”, istituita con la risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, venga utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE). La modifica vale a decorrere dall’8 agosto 2016.

Entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Il mancato pagamento nei termini determinerà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Norme e prassi

INPS, circolare n. 121/2016
D.L n. 463/1983, comma 1 bis, art.2, come modificato dal Dlgs n. 8 del 15 gennaio 2016
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62 del 26 luglio 2016