Con riferimento alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno
2018, si informa che restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 e pubblicati con circolare INPS n. 92/2016.
Si rammenta a tal proposito che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Tuttavia, poiché la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} e visto l’articolo 1, comma 287 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la circolare INPS n. 87 del 18 maggio 2017 ricorda che, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero.