A seguito di quesito posto dai Consulenti del Lavoro, l’INPS ha risposto che, qualora una prestazione occasionale venga svolta a cavallo della mezzanotte e, precisamente, inizi alle ore 22 di un
giorno e termini alle ore 2 del giorno successivo, il committente è tenuto a registrare due prestazioni di lavoro (una per ogni giornata) della durata di 4 ore e corrispondere almeno 36 euro per ognuna delle due giornate.
In merito si rammenta che il comma 17, art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, stabilisce che l’utilizzatore della Prest.O. è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra le altre informazioni, anche il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 107 del 5 luglio 2017, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a euro 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla legge in euro 9,00.