I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza devono essere trasmessi telematicamente
all’INPS dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.
Conseguentemente le donne non dovranno più presentare all’INPS i relativi certificati in formato cartaceo.
I datori di lavoro, dal canto loro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno consultare gli attestati attraverso un’apposita applicazione presente sul sito dell’Istituto.
E’, tuttavia, previsto un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale sarà possibile, per il medico, procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
In caso di errore riferito alle generalità della gestante o al suo codice fiscale è consentito l’annullamento dei certificati in questione entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione.
Decorso tale termine, la cancellazione dei certificati acquisiti dall’Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta scritta di annullamento, adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore.
La circolare INPS n. 82 del 4 maggio 2017 sottolinea che non è, invece, possibile annullare certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto.