L’articolo 2, c. 34, Legge n. 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei seguenti casi:
• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Con messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, l’INPS ha evidenziato che, per effetto della Legge n. 21/2016, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, Legge n. 92/2012, continua ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della medesima legge.
Inoltre, chiarisce il messaggio, beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016.
Recupero del contributo
Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens