Con circolare n. 164 del 3 novembre 2017 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti, a seguito della precedente circolare n. 85/2017, per il godimento dell’esonero contributivo previsto, in favore dei
coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), dalla Legge di Bilancio 2017.
Per quanto concerne il requisito per l’ammissione al beneficio della “nuova iscrizione nella previdenza agricola” – mentre non ci sono problemi per le fattispecie caratterizzate da nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei CD già esistenti, i quali rientrano indubbiamente nella previsione normativa di applicazione dell’esonero – per il caso di derivazione da un nucleo preesistente, la citata circolare n. 85/2017 ha previsto che si accerterà che “…il nucleo del coltivatore diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti”.
Tale condizione, per la quale il nucleo non debba essere composto dai medesimi soggetti, è, per l’INPS, da intendersi soddisfatta, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto e non rileva, ai fini civilistici e ai fini Legge di Bilancio 2017, la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente.
Inoltre, si è in presenza di nuova forma imprenditoriale agricola anche quando il cambiamento ricade sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento del bestiame e le attività connesse.
Pertanto – conclude la circolare n. 164/2017 – il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP con età inferiore ai quaranta anni sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.