Ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, occorre
avere riguardo alla piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.
Questo è quanto ha puntualizzato l’INPS, con messaggio n. 1947 del 10 maggio 2017, a seguito di richiesta di chiarimenti.
Nello specifico all’Istituto era stato chiesto se, nel caso di specie, il requisito da verificare nel periodo di riferimento, sussistesse quando vi era la sola regolarità contributiva, ovvero fosse necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione.