Unità produttiva nel flusso UniEmens
E’ cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva.
Decorre dalle denunce contributive di competenza marzo 2017 – entro il 2 maggio 2017 – la valorizzazione obbligatoria dell’unità produttiva nel flusso UniEmens.
L’Unità produttiva, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali, ha un ruolo centrale nell’applicazione del Testo Unico degli ammortizzatori sociali: la mancata valorizzazione per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) produce errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.
La gestione delle unità produttive avviene:
- attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda;
- con la corretta valorizzazione nel flusso UniEmens.
L’elemento denominato UnitaProduttiva si trova nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale.
Adempimenti
Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti Cig senza interruzione, all’inizio del 2017 a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva.
Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, cessando le Unità produttive ovvero le Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi.
In attesa della nuova funzionalità
L’Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda, allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell’Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale.
In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l’azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l’apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.
Fino al rilascio della nuova funzionalità, previsto entro la metà di aprile 2017, le aziende, ogniqualvolta procedano all’iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l’opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.
Diverso significato di Unità operativa e Unità produttiva
L’Unità operativa è il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.
A decorrere:
- dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell’elemento “Unità operativa” è obbligatoria solo laddove l’azienda abbia costituito Unità operative;
- dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative (in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”).
L’Unità produttiva* è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva;
- c) ha maestranze adibite in via continuativa.
Durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale: il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva è stato fissato ad un mese.
La compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso UniEmens).
*L’Unità produttiva presenta profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo.
Esempi di valorizzazione
- Azienda con unica sede di lavoro:
lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
- Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):
a – lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
b – lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 – <UnitaProduttiva> = 1.
- Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:
a – lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
b – lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 – <UnitaProduttiva> = 0.
Norme e prassi
Inps messaggio 1444 del 31 marzo 2017
Inps, circolari nn. 172/2010, 197/2015, 9/2017
Inps messaggio n. 56/2017
Dlgs n. 148/2015 – TU ammortizzatori sociali