GUIDA PRATICA

Apr 7, 2017

Il lavoro occasionale dopo i voucher

 

Il Dl n. 25 del 17 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrato in vigore alla stessa data, abroga le disposizioni in materia di lavoro accessorio e con esse i buoni lavoro (voucher).

 

Tuttavia, i buoni richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

 

Fa sapere il Ministero del Lavoro con nota sul sito, e conferma l’INL, che durante il periodo transitorio, tra il 17 marzo ed il 31 dicembre 2017, la disciplina applicabile ai buoni lavoro è quella previgente: dovranno, dunque, essere rispettate le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste dalle norme abrogate.

 

In merito, l’Inps, dietro specifica richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha ottenuto diversa indicazione per i “voucher baby sitting” ed il “contributo asili nido”, misure utilizzabili alternativamente al tempo introdotte in via sperimentale.

 

L’Istituto di Previdenza ha reso noto che restano ferme le consuete modalità di erogazione dei detti voucher e del “contributo asili nido”: l’Istituto continuerà a erogare il beneficio con la modalità dei “buoni lavoro”, non introducendo strumenti alternativi di erogazione del beneficio.

 

Stante l’abrogazione del lavoro accessorio, per i rapporti di lavoro occasionale resta il ricorso ad altre forme di contratto più o meno flessibile. I più adatti sono l’intermittente e la somministrazione.

 

Anche le collaborazioni coordinate e continuative possono essere prese in considerazione, ma presentano forti limiti ad essere utilizzati per lavori occasionali in quanto:

 

  • non possono più essere a progetto;
  • il committente non può stabilire l’orario di lavoro;
  • il committente non può determinare in maniera puntuale le mansioni del lavoratore.

 

Il contratto di lavoro intermittente (subordinato)

 

Il contratto di lavoro intermittente è il più adatto, tra i contratti a disposizione, ad accogliere le esigenze di chi è costretto ad abbandonare i voucher nei rapporti di lavoro occasionali. Ha il limite dell’età del lavoratore.

 

 

Prevede la possibilità di richiedere la prestazione di lavoro “a chiamata”:

 

  • per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • nel caso di soggetti di età inferiore ai 24 anni (le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore ai 55 anni.

 

Trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede adempimenti, formalità ed oneri tipici di questa tipologia generale:

 

  • per l’assunzione dei lavoratori intermittenti è obbligatoria la comunicazione di assunzione entro le ore 24 del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro;
  • prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro deve comunicarne la durata alla DTL competente per territorio, mediante sms o posta elettronica (trattasi di comunicazione non connessa all’assunzione ma alla chiamata del lavoratore).

 

Il contratto deve essere scritto e può essere a tempo indeterminato o determinato.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro (subordinato)

 

Il datore di lavoro, in qualità di utilizzatore, si rivolge ad un’agenzia di somministrazione autorizzata prendendo “in prestito” uno o più lavoratori dipendenti dell’agenzia, in qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori. I limiti del contratto sono il costo, poiché prevede la quota da dare all’agenzia, e la minor flessibilità rispetto all’intermittente.

 

La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali scritte:

 

  • il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

 

Ovviamente, possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

 

Il contratto deve contenere obbligatoriamente: il riferimento dell’autorizzazione amministrativa dell’agenzia, la previsione della durata del rapporto, le mansioni, l’orario ed il luogo di lavoro.

 

Per tutta la durata della missione, i dipendenti dell’agenzia:

 

  • svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;

 

  • hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

 

Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore.

 

Norme e prassi

 

Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017

Ministero del Lavoro, nota pubblicata sul sito il 21 marzo 2017

Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nota n. 2558 del 21 marzo 2017

Dlgs n. 81 del 15 giugno 2015

  1. 92/2012

Inps, comunicato stampa del 30 marzo 2017