Smart working o Lavoro agile: operativa la piattaforma per la comunicazione telematica degli accordi
Sussiste l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile, rispetto all’orario e al luogo, del lavoro subordinato.
Il modello è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sul portale ClicLavoro è attiva la procedura per l’invio telematico degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro per attivare lo Smart working, il Lavoro agile.
Attraverso SPID
L’accesso alla procedura sarà possibile solamente per i soggetti in possesso di un proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Questo sistema di autenticazione sarà necessario anche per i soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni obbligatorie e delegati dalle aziende sottoscrittrici.
I consulenti del lavoro, già in possesso delle credenziali di accesso a Cliclavoro, potranno accedere all’applicativo senza utilizzare SPID.
E’ possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.
Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi bilaterali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.
L’accordo bilaterale scritto
I contenuti minimi:
- Durata. L’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato.
- Preavviso. Il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo.
- Come e quando. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
- Potere di controllo e disciplinare. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
L’obbligo di comunicazione preventiva al Servizio per l’Impiego
Il datore deve comunicare preventivamente l’assunzione del lavoratore al Servizio per l’Impiego.
Sarà, a tal fine, necessario l’aggiornamento delle procedure telematiche, onde consentire l’invio di modelli UNILAV contenenti le informazioni del caso.
In assenza di comunicazione è prevedibile l’applicazione delle sanzioni correlate al lavoro sommerso.
Ai fini della regolarizzazione del rapporto, la diffida e l’eventuale provvedimento di sospensione, dovranno prevedere modalità conformi al patto concluso tra datore e lavoratore.
Disciplina in breve
Alla base del lavoro agile: flessibilità organizzativa, volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo bilaterale e utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Parità di trattamento: deve essere assicurata la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai loro colleghi, pertanto dovranno essere uguali, per le medesime mansioni, il trattamento normativo e retributivo e l’adozione delle adeguate norme di sicurezza.
Orario di lavoro: vanno riconosciuti il diritto alla disconnessione e limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
Infortuni e malattie professionali: i lavoratori “agili” hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali, anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.
Tutela del personale dipendente in modalità di lavoro agile
Sono stati chiariti dall’Inail: obbligo e tutela assicurativa, retribuzione imponibile e classificazione tariffaria, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Denuncia: i datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.
Laddove, viceversa, i datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Inail, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.
Senza postazione fissa: la parte di prestazione resa fuori dei locali aziendali, eseguita senza una postazione fissa, comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa, in quanto non vengono meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo.
In itinere: è tutelato anche l’infortunio in itinere, ma solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza*.
*In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).
Rischio della prestazione lavorativa: la classificazione tariffaria è la stessa dell’attività svolta in azienda e per gli addetti al lavoro agile la retribuzione imponibile, su cui calcolare il premio assicurativo, continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori.
Informativa: il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale vanno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Norme e prassi
Inail circolare n. 48 del 2 novembre 2017
Legge n. 81 del 22 maggio 2017
Cliclavoro comunicato del 3 novembre 2017