Inail: comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Fini statistici e informativi
L’Inail ha dettato le prime istruzioni operative in merito alla comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi.
L’obbligo è in vigore dal 12 ottobre 2017.
Comunicare cosa, a chi e quando
La comunicazione va fatta all’Inail, nonché al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro:
- in via telematica;
- entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- riportando i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Gli interessati
Sono obbligati tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati all’intermediazione*.
Deve essere comunicato l’infortunio di lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto diversamente previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Si ricorda che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
* Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro, possono operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail, accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”.
Possono accedere al servizio “Gestione DL Agricolo”, con il quale procedere all’inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui questi non sia censito negli archivi dell’Istituto.
Il servizio telematico Inail “Comunicazione di infortunio”
L’Inail rende disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” .
Informazioni e istruzioni sono fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell’Inail nella sezione “Supporto – Guide e manuali operativi”.
Si accede con le credenziali già in possesso.
Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private possono entrare con il ruolo strong di “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale.
Le credenziali dispositive si ottengono attraverso:
- accesso con credenziali Spid;
- accesso tramite federazione Inps;
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- credenziali Inail (rilasciate mediante l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso fisico presso le Sedi territoriali Inail).
Funzione “Converti in denuncia”
Nel caso in cui la prognosi si prolunghi oltre i 3 giorni, i datori con soggetti assicurati all’Inail hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”: sarà possibile convertire la comunicazione accedendo dal servizio “Comunicazione di infortunio” alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia”.
Implementazione a breve
Verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno.
Schermata di errore, alternativa Pec
In caso di schermata di errore restituita dal sistema e ostativa dell’inserimento online delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec:
- utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail,
- alla casella di posta elettronica certificata dalla competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato;
- allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in questione.
Impossibilità oggettiva del datore di indicare il numero identificativo del certificato
Se il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via Pec, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.
In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la “Comunicazione di infortunio”, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail), nella “Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro (non sarà addebitata se scatta quella per le violazioni delle denunce in caso di prognosi oltre tre giorni).
Assistenza agli utenti
Contact Center Inail al numero 803.164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06 164 164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.
Sotto la sezione “Contatti” (SUPPORTO) del portale, è disponibile il servizio “Inail Risponde” che permette di inviare una e-mail strutturata con eventuali allegati.
Norme e prassi
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Inail, circolare n. 42 del 12 ottobre 2017
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 (Decreto attuativo)
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe)
Art. 18, c. 1, lett. r) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro