Cigo Linee guida
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
La Cigo interessa i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Fattispecie di causali integrabili:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari – manutenzione straordinaria.
L’Inps ha la competenza decisoria sulle istanze ed ha individuato criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande.
Per inviare le domande di Cigo con ticket Uniemens è disponibile l’applicazione Unicigo, da cui prelevare un codice (“ticket”) da associare alla domanda stessa. Lo stesso codice è identificato da <IdentEventoCIG> nella procedura Uniemens.
Il processo di concessione
Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che utilizza il sistema del Ticket, prevede:
- l’invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
- l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio).
Tra le novità della riforma del procedimento di concessione della Cigo, sussistono:
- l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione*;
- la facoltà dell’Inps di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
*anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria.
Linee guida dall’Inps sulla valutazione delle domande
L’Inps ha dettato la prassi alle sedi, che dovranno metterle in pratica per le domande di Cigo prodotte dopo il 3 maggio 2017.
Supplemento istruttorio
Prima di rigettare la domanda di concessione del trattamento avanzata dall’azienda per carenza di elementi valutativi, la sede competente:
- dovrà chiedere all’azienda, fornendo un termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria, al fine di consentire all’azienda stessa, nel rispetto della suddetta previsione normativa e in un’ottica deflattiva di possibile contenzioso, di sanare le carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica;
- successivamente, se risulti comunque necessario emanare un provvedimento di reiezione, l’indicazione dell’avvenuta attivazione della predetta ulteriore fase istruttoria e gli esiti della stessa andranno riportati nella motivazione del provvedimento a garanzia e corredo della completezza e correttezza del procedimento istruttorio e decisorio.
Ripresa attività
Ove l’azienda avesse ripreso la normale attività lavorativa nell’attesa dell’istruttoria, l’eventuale carenza, nell’istanza, di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva” sarebbe, di fatto, sanata.
Causale “Mancanza di lavoro o di commesse”
Il conseguimento di nuovi ordinativi o commesse rappresenta solo uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell’azienda, non può bastare da solo per l’accoglimento e non può essere rigettata l’istanza solo sulla mancanza di commesse.
Prima di rigettare istanze per mancanza di nuove commesse le sedi devono valutare ulteriori indici di probabilità della ripresa, che possono consistere anche nell’esame della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l’impresa opera*.
*Ad esempio: i precedenti della azienda nel ricorso alla CIG, la situazione del mercato nella quale opera, il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo, la durata delle richieste di CIG, la solidità sul piano finanziario, le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
Eventi meteo
Atteso l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della Cigo, l’Inps acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Quanto alle condizioni meteo:
- in edilizia è possibile riconoscere l’intera giornata di Cigo nei casi in cui le lavorazioni in atto nel cantiere non possano essere effettuate se non in presenza di temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo abbiano registrato una temperatura pari o inferiore a 0° sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata;
- possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore;
- con specifico riferimento ai lavori nelle cave, possono essere prescritte in via cautelare misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi*.
*In tali casi nella relazione tecnica dovranno essere indicate: la suddetta circostanza; le tipologie di lavorazioni soggette a interruzione; che detta interruzione è dovuta agli eventi meteo (forti piogge, azione del gelo, ecc.), anche dei giorni precedenti, e agli effetti sullo stato dei luoghi (ad esempio, dissesti delle strutture residue, vie ingombre di materiali o parti di carreggiata franate, ecc.).
Norme e prassi
Inps, messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017
Inps, circolare n. 139 del 1° agosto 2016
Inps, messaggio n. 1759 del 20 aprile 2016
ministero del Lavoro, decreto n. 95442 del 15 aprile 2016