L’utilizzo di GPS su veicoli aziendali, rientra nel campo di applicazione della normativa sul controllo a distanza dei lavoratori, disciplinato dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per cui, in linea generale, la loro installazione deve seguire ad accordo stipulato con le RSA/RSU o, in mancanza, ad autorizzazione delle Direzioni Territoriali competenti.
Tuttavia, il nuovo testo della norma, come modificato dal Jobs Act stabilisce che l’accordo e l’autorizzazione non sono necessari per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
In forza di ciò, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha chiarito che solo in casi del tutto particolari i GPS si trasformano in veri e propri strumenti di lavoro con la possibilità, quindi, di prescindere dall’intervento della contrattazione collettiva e dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo.
I casi particolari si verificano
• quando la prestazione lavorativa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali sistemi di localizzazione;
• quando l’installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, come per i GPS in caso di trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000.