Con circolare del 3 luglio 2017, l’INPS ha cercato di armonizzare le lavorazioni sul territorio nazionale ed
ha divulgato i principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema.
Nel particolare l’Istituto ha fornito istruzioni su:
- voci retributive valorizzabili ai fini del calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito, con particolare riguardo alle prestazioni a tutela della malattia;
- rapporti tra prestazioni di malattia e percezione di trattamenti pensionistici;
- gestione della fatturazione elettronica effettuata dal Ministero della Salute e pervenuta nell’ambito dei flussi di gestione relativamente agli oneri a carico Inps, in presenza di visite mediche di controllo;
- rimborso delle spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia in Italia, costituenti voci di spesa non a carico Inps;
- incompatibilità della temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune cosiddetta Legge Focaccia – con lo svolgimento di attività lavorativa (che fornisca una fonte di sostentamento alternativa al lavoro marittimo, con la correlata tutela previdenziale ed assistenziale) nonché con la tutela dello stato di disoccupazione – NASpI.
Rimborso spese di viaggio
L’INPS ha chiarito che nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.
Inidoneità all’imbarco conseguente a malattia
L’indennità specifica ed esclusiva della categoria dei lavoratori marittimi, prevista dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 – c.d. legge Focaccia – è riconosciuta al lavoratore marittimo che per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia inidoneo alla navigazione ed al lavoro a bordo della nave.
Si tratta in pratica di una forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione ed assistenza.
In merito la circolare INPS n. 105/2017 ha sottolineato che tale indennità non può ritenersi compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella marittima né, tantomeno, con la percezione dell’indennità NASpI che è un trattamento previdenziale compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del mancato reddito da lavoro.