Garante Privacy su videosorveglianza

Lug 15, 2016


Il Garante per la Privacy, nella relazione annuale 2015 presentata il 28 giugno 2016, si è occupato, tra le altre cose, della protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro e più nello specifico, per quanto di interesse del lavoro privato, di:

• controlli a distanza mediante videosorveglianza;
• controlli sull’utilizzo di posta elettronica aziendale e di internet;
• trattamento di dati personali nella gestione del rapporto di lavoro;
• pubblicità e trasparenza dei dati dei lavoratori.

Nonostante nel 2015 il Garante abbia adottato provvedimenti che si riferiscono a casi rispetto ai quali trovava applicazione la disciplina previgente, viene evidenziato che nel medesimo anno sono state seguite le importanti innovazioni della disciplina del lavoro introdotte dai decreti legislativi attuativi del Jobs Act ed in particolare il nuovo articolo 4 della Legge n. 300/1970, introdotto con il D.Lgs. n. 151/2015, che ha modificato in modo significativo la regolamentazione dei controlli a distanza dei lavoratori.

Sulla questione l’Autorità ha espresso la propria posizione nel corso dei lavori parlamentari in sede di audizioni del Presidente da parte delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato.
In relazione all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nell’ambito del rapporto di lavoro, dalla relazione emerge che anche nel 2015 sono state accertate violazioni dell’obbligo di informare con modalità adeguate gli interessati sulle caratteristiche dei sistemi adottati, nonché dell’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza.

Viene segnalato, altresì, l’intervento del Garante sulla mancanza di apposizione dei prescritti cartelli informativi in prossimità del raggio di azione delle telecamere e sulla mancata informativa ai dipendenti.
Lo scorso anno il Garante ha, inoltre, esaminato alcune istanze di verifica preliminare per poter conservare le immagini raccolte attraverso sistemi di videoripresa oltre il tempo massimo di sette giorni individuato in termini generali.