Fondi di solidarietà bilaterali Tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni

Ott 5, 2017

I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la finalità principale di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano

nell’ambito di applicazione della disciplina della CIGO e della CIGS, ma possono anche:

 

  • erogare prestazioni a sostegno del reddito integrative in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di sospensione dell’attività lavorativa;
  • contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione del personale.

 

Gli interventi a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite per cui, per garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei Fondi di solidarietà del Credito, del Credito Cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli Assicurativi, di Solimare e del Fondo di integrazione salariale prevedono il meccanismo del c.d. tetto aziendale.
Per il suddetto meccanismo ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni Fondi, tenendo conto delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità illustrati dall’INPS con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017.
Da notare che il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e non rileva, invece, l’importo della contribuzione effettivamente versata per cui, ai fini dell’erogazione della prestazione, non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.

 

Il messaggio si sofferma, inoltre, su:

 

  • tetto aziendale ed operazioni societarie;
  • tetto aziendale del Fondo di integrazione salariale.

 

Tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario

 

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura INPS competente in base all’Unità produttiva.
Per cui – chiarisce il messaggio n. 3617/17 – per ogni singola Unità produttiva la prestazione sarà pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione il che vuol dire che il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consentirà il riconoscimento ulteriore della prestazione.
Qualora all’interno di un flusso SR 41 siano presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento.