Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifica categorie, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Stante quanto sopra si rammenta che, entro il prossimo 22 agosto 2016, devono essere pagati i contributi relativi alle ferie maturate nel 2014 e non fruite entro il 30 giugno 2016 (18 mesi dalla fine dell’anno 2014).
I datori di lavoro dovranno, quindi, pagare i contributi per le ferie 2014, non godute entro giugno 2016, anche se non retribuite.