Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2016 che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, istituito con la Legge di Stabilità del 2016.
Possono accedere alle prestazioni del Fondo gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della Legge n. 257/1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.
I soggetti interessati che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018, dovranno presentare domanda all’INAIL entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno di competenza, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Chiarisce il decreto che per l’accesso alle prestazioni dell’anno 2016, i soggetti interessati dovranno, invece, presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del decreto.