Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 23 febbraio 2016 che modifica il Decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”.
A seguito delle modifiche, i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva possono accertarsi in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e – per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative – delle Casse edili.
Inoltre il Decreto prevede che:
• in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
• in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.