Per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, l’impresa in cessazione – prima che cessi il programma di crisi aziendale – deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa e solo successivamente deve presentare, in tempi congrui (da notare che non è indicato un termine perentorio), istanza alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – utilizzando il sistema informatico di CIGS on line.
All’istanza va allegato:
• il verbale di accordo;
• l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
• il programma di crisi aziendale;
• il piano delle sospensioni del personale.
A tal proposito è importante tener presente che, al fine di garantire la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione nonché la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.