Con nota prot. n. 3879 dell’1 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento alle novità introdotte dal c.d. Decreto Semplificazione in materia di esonero autocertificato dagli obblighi di assunzione disabili di cui alla Legge n. 68/1999 per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, ha comunicato la necessità di dover intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicate alla nuova procedura telematica.
Pertanto, conclude la nota ministeriale, al fine di poter apportare al sistema gli aggiornamenti necessari, viene prorogato al 31 luglio 2016 il termine per autocertificare l’esonero di cui all’articolo 5 del D.I. 10 marzo 2016, pubblicato il 2 maggio 2016, fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.