Posto che entro il 31 luglio 2016 deve essere autocertificato l’esonero disabili di cui all’articolo 5 del D.I. 10 marzo 2016, da parte dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5113 del 26 luglio 2016 ha fornito le indicazioni in merito al versamento del contributo esonerativo.
Il versamento in questione deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale.
Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.
Tuttavia, il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, non ha disciplinato, in sede di prima applicazione, la fattispecie della variazione della quota di esonero intervenuta successivamente alla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero e prima del termine previsto per la presentazione dell’autocertificazione.
Pertanto, chiarisce la nota ministeriale, nel caso di specie, il datore di lavoro dovrà ripresentare, entro il 31 luglio 2016, l’autocertificazione indicando la quota di esonero in diminuzione o in aumento e, entro lo stesso termine, dovrà versare il contributo esonerativo corrispondente alla quota di esonero che risulterà dall’autocertificazione di variazione della quota di esonero ripresentata.